Sul riconoscimento in Italia del titolo di fisioterapista conseguito in UE

Spesso enti che lucrano sugli ignari e i fiduciosi, si fanno lustro con la spendibilità in Italia di un percorso formativo profumatamente costoso (ma senza l'esame di ammissione!) in un Paese UE, riferendosi con ciò a disposizioni comunitarie e nazionali. Essi si guardano bene dal dire che, nelle stesse direttive europee (così come nelle norme italiane) è implicita la discrezionalità del Paese “ricevente”, a tutela dei cittadini, attraverso la verifica del «livello minimo di qualificazione necessaria in modo da garantire la qualità delle prestazioni fornite sul loro territorio». Il che è come dire che il riconoscimento non è automatico né scontato.

Per il riconoscimento del titolo ai soli fini dell’esercizio professionale, si invita alla consultazione della apposita pagina web del Ministero della Salute da cui si comprende che l’equivalenza (che non corrisponde all’equipollenza accademica) ai fini dell’esercizio professionale di fisioterapista con titolo di studio conseguito in Paese UE non è automatica, essendo condizionata dal vaglio del Ministero della Salute, che può esprimersi in tre modi diversi:

•    Con un decreto di riconoscimento;
•    Con un riconoscimento subordinato al superamento di una misura compensativa;
•    Con un provvedimento di diniego.

Chiaramente il riconoscimento implica l’abilitazione all’esercizio professionale, previa esplicitazione preventiva del collegio professionale a cui il richiedente intende iscriversi.
Nella pagina sopra indicata è anche la procedura e la documentazione da presentare, con tempi che sono dichiarati in 4 mesi per ottenere la risposta.

 

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